Funzioni e ruolo del Consiglio Comunale
Funzione e Ruolo del Consiglio Comunale
di Gianluca Castaldo
Focus: Politica e Amministrazione Come Funziona il Consiglio Comunale
Il consiglio comunale è uno degli organi più importanti e rappresentativi di un ente e di una amministrazione comunale. Insieme alla Giunta e al Sindaco, fa parte dell’organigramma del Comune. Le rispettive competenze di questi organi sono stabilite dalla legge e dallo Statuto. Le competenze del Consiglio comunale sono attribuite ai sensi dell’art. 42 del TUEL. Che cos’è il Consiglio comunale? Quale ruolo si prefigge e soprattutto quali sono le funzioni di questo organi? Vediamole insieme. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. In cosa consiste la sua funzione di indirizzo? La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, di fatto vincolano il Sindaco, gli Assessori, il Presidente, i Dirigenti e i responsabili dei servizi. Invece, la funzione di controllo in cosa consiste? La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici, al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio, inoltre, gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile.
L’art. 38 del TUEL prevede che il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento. Esso è approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento indica, inoltre, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Il regolamento del Consiglio si prefigge come atto necessario per la disciplina che riguarda tutti gli aspetti relativi al funzionamento del Consiglio comunale. Il consiglio comunale è composto dai consiglieri che sono eletti direttamente dai cittadini in concomitanza con l’elezione del sindaco ed è l’organo rappresentativo della volontà politica popolare. Il numero dei consiglieri è stabilito dall’art. 37 del TUEL. Ricordo, inoltre che il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge ad eccezioni di particolari sedute dove è previsto un quorum diverso. Quali sono gli atti di competenza del Consiglio Comunale e quali sono gli atti che lo riguardano?
Gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale riguardano:
- lo statuto e i regolamenti;
- i programmi;
- le relazioni previsionali e programmatiche;
- i piani finanziari;
- i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali;
- il rendiconto;
- i piani territoriali urbanistici;
- le convenzioni con i Comuni;
- l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione;
- la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.
La competenza del Consiglio comunale non è di carattere generale, ma risulta limitata ad alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, ma rispetto a tali atti, la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva, tassativa. Non possono essere svolte da altri organi, tranne quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla giunta a condizione che siano ratificate antro 60 giorni dal consiglio, a pena di decadenza. Il Consiglio comunale rimane in carica cinque anni a decorrere dalla data delle elezioni e in determinati casi esso può anche essere sciolto. L’art. 141 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che i Consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Lo scioglimento dei Consigli comunali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Secondo la vigente normativa, lo scioglimento è disposto per i motivi previsti dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000.
Si procede allo scioglimento del consiglio comunale:
- per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
- per impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
- per ipotesi tipizzate dalla legge in caso di dimissioni del sindaco, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso;
- dimissioni di oltre la metà (ultra dimidium) dei consiglieri, riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga;
- per approvazione di una mozione di sfiducia (art. 52 del d.lgs. 267/2000);
- per mancata approvazione del bilancio e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio (art.193 del d.lgs. 267/2000);
- per omissione della deliberazione di dissesto finanziario con conseguente intervento sostitutivo dell’organo regionale di controllo (art. 247 del d.lgs. 267/2000);
- per inosservanza dei termini previsti dall’istruttoria per la formulazione del bilancio riequilibrato (art. 262 del d.lgs. 267/2000).
Lo scioglimento del Consiglio comunale, su proposta del Ministro dell’Interno, è disposto con decreto del Capo dello Stato, comunicato immediatamente al Parlamento. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione straordinaria. Vi sono casi in cui il Consiglio comunale può essere anche sciolto per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Questi casi sono applicabili in cui emergano concreti, univoci e rilevanti elementi con la criminalità organizzata.