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Focus: Il Ruolo del Consigliere di Opposizione

Ruolo del Consigliere Comunale

di Gianluca Castaldo 

L’opposizione in Consiglio Comunale Ruolo Spesso Sottovalutato Proprio dalla Minoranza…

Il ruolo del consigliere di opposizione è un ruolo molto importante quanto quello di maggioranza, a condizione che venga esercitato con professionalità e in maniera adeguata alle finalità. Esso rappresenta, o meglio incardina il principio legittimo della manifestazione del dissenso; quindi, si prefigge come simbolo della democrazia e dell’equilibrio dei poteri. Quali sono le principali funzioni di un consigliere d’opposizione? Questa figura deve farsi sentinella delle doglianze dei cittadini; inoltre, ha il compito di vigilare oculatamente sull’operato dell’amministrazione, di essere d’ausilio e di supporto nell’esclusivo interesse della cittadinanza. Nel nostro ordinamento, la figura del consigliere in generale la troviamo disciplinata dall’art. 43 TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, rubricato “Diritto dei Consiglieri”.

I primi due commi mettono in evidenza i loro compiti, tra cui quello di iniziativa, di presentare interrogazioni e mozioni.

Il primo comma recita così “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”. Il secondo comma, invece, mette in evidenza il diritto di fare richieste e di ottenere informazioni sugli atti “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”.

Il consigliere comunale è un ruolo da non sottovalutare, soprattutto perché deve farsi carico della c.d critica, deve arrogarsi il diritto di criticare, in maniera ovviamente costruttiva, e quindi influenzare in maniera appropriata e proficua le decisioni che vengono prese dalla maggioranza. La maggioranza deve avere come controparte bilanciante non una semplice mera minoranza, ma una forte opposizione. Anche perché se questo ruolo viene svolto con superficialità o viene adempiuto appoggiandosi al modus operandi della c.d ordinaria amministrazione, si ottiene l’effetto contrario. Democrazia partecipata ma attiva.

Il terzo comma del suddetto articolo, si sofferma sulle interrogazioni da parte dei consiglieri “Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Infine, per quanto concerne le partecipazioni ai lavori e in particolare per la questione delle “assenze”, fa chiarezza il Consiglio di Stato (n. 4047/2019) in quanto “ le assenze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta; ciò in quanto le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordina alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Le assenze dei consiglieri comunali o provinciali danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo”.

 

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