Focus Amministrazione Comunale: L’impegno di spesa

Focus Amministrazione Comunale: L’impegno di spesa

Focus Amministrazione Comunale:  L’Impegno di Spesa

di Gianluca Castaldo

Impegno di Spesa e le sue sfaccettature…

Sovente,  nella pubblica amministrazione, si sente parlare di impegno di spesa. In questo articolo, che prosegue il focus sulla pubblica amministrazione e sulla gestione dei Comuni,  apriamo una riflessione su questo istituto così particolare e importante, soprattutto nell’ottica di una programmazione finanziaria dell’ente Comune.

L’impegno di spesa lo troviamo disciplinato all’art 183 del TUEL, testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000., n. 267). Questo strumento costituisce, come si evince dal primo comma del testo normativo, la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare. Determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata, ai sensi dell’art.151.

Non ci addentriamo nei cavilli normativi del testo dispositivo di legge, la cosa importante e sapere che l’obbligazione costituita rileva l’impegno e il soggetto creditore, la ragione del debito, la somma da pagare, il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Siamo nella prima fase di gestione del procedimento di spesa.

Per quanto concerne la fase contabile, dobbiamo fare un piccolo distinguo. L’impegno giuridico, in senso stretto, è l’effetto spiegato da leggi, fatti e atti idonei a comportare l’assunzione di una obbligazione e quindi di conseguenza a generare un impegno di spesa. A differenza dell’impegno contabile, che è un atto autonomo separato e accessivo al provvedimento, atto a garantire la copertura finanziaria in ordine all’impegno contratto.

L’ordinamento prevede una categoria di spese e fisse e ricorrenti, che superano la necessità di un previo atto d’assunzione di impegno. Questa sintesi la troviamo enucleata all’art. 183 2 comma: Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

  1. Per il trattamento economico – tabellare già attribuito al personale dipendente ed ai relativi oneri riflessi;
  2. Per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
  3. Per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni;

Gli impegni possono essere provvisori, definitivi, ultra annuali e latenti. Senza addentrarci troppo nella natura finanziaria dell’impegno, basta sapere in sintesi che l’impegno è un atto unilaterale della pubblica amministrazione di accantonamento e destinazione di somme per l’erogazione di una determinata spesa.

Sviscerato il lato tecnico legislativo possiamo dire che l’impegno di spesa è vincolante per un’amministrazione sul finanziamento ricevuto. Diciamo che in passato molti finanziamenti con un indirizzo preciso venivano poi dirottati su altre cose. quindi, si è avuta la necessità di specificare il fatto che se si riceve una somma per uno specifico indirizzo i soldi devono essere spesi per quello senza dirottarli altrove.

Purtroppo è anche vero che la cosa si può aggirare richiedendo soldi per specifici indirizzi, che fanno più presa alla politica che alla necessità della comunità e poi sostenere che purtroppo quei soldi non si possono spostare per altro. Oppure, cucire su una necessità territoriale e amministrativa un indirizzo che quella specifica destinazione non possiede (una forzatura in pratica).

Gianluca Castaldo

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