La presentazione della lista elettorale
La Presentazione della Lista Elettorale
di Gianluca Castaldo
Un Breve articolo Riassuntivo su come Presentare una Lista Durante le Comunali
La campagna elettorale delle elezioni, al di là del fatto che afferiscono alle tornate nazionali o locali, rappresentano la fase cardine del procedimento elettorale, nella quale i partiti politici e i relativi candidati attuano la c.d propaganda, prima delle votazioni. La presentazione delle liste elettorali, insieme alle candidature alla carica di sindaco o consigliere comunale, sanciscono l’inizio della campagna elettorale. La consegna delle liste rappresenta un momento chiave, importante. Tutta la documentazione necessaria deve essere presentata nei tempi prestabiliti e nei modi previsti dalla legge. La mancanza di un solo atto o documento possono impedire la candidatura, come successo già in qualche realtà specifica e ben determinata. Anche perché sostenere le campagne elettorali equivale anche ad un esborso notevole di denaro e soprattutto di tempo. Andiamo a vedere nello specifico quali documenti devono essere allegati per la presentazione delle candidature nei Comuni Italiani. Deve essere presentata la:
- Dichiarazione di sottoscrizione e presentazione della lista;
- Dichiarazione del mandatario elettorale;
- Contrassegno della lista (logo);
- Dichiarazione di candidatura alla carica di sindaco, dichiarazione di candidatura alla carica di consigliere comunale e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di sindaco, per la carica di consigliere comunale e dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
Quindi, se una persona decide di candidarsi alla carica di consigliere comunale dovrà compilare la “Dichiarazione di candidatura alla carica di consigliere comunale”. Se invece quest’ultima vuole candidarsi alla carica di sindaco, dovrà compilare correttamente la “Dichiarazione di candidatura alla carica di sindaco”. Questa documentazione deve essere poi presentata congiuntamente alle dichiarazioni degli altri candidati della stessa lista, allegate all’elenco di tutti i candidati della lista. A questa va allegata la documentazione che accerti l’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana (e non necessariamente del Comune in cui ci si candida). Per i candidati che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
Nei Comuni che hanno una popolazione fino a 15.000 abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista elettorale che deve comprendere al proprio interno un numero di candidati al consiglio comunale non superiore al numero dei consiglieri comunali da eleggere e non inferiore ai tre quarti di essi, cioè:
– nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la lista deve contenere almeno 7 e non più di 10 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 3.001 a 10.00 abitanti, la lista deve contenere almeno 9 e non più di 12 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti, la lista deve contenere almeno 12 e non più di 16 candidati.
Nei Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento con una o più liste che sono state presentate per l’elezione del consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati al consiglio comunale non superiore al numero dei consiglieri comunali da eleggere e non inferiore ai due terzi di essi, cioè:
– nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti, la lista deve contenere almeno 11 e non più di 16 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti (non per i capoluoghi di provincia), la lista deve contenere almeno 16 e non più di 24 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di provincia, la lista deve contenere almeno 21 e non più di 32 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti, la lista deve contenere almeno 24 e non più di 36 candidati;
– nei Comuni con popolazione da 500.001 ad un milione di abitanti, la lista deve contenere almeno 27 e non più di 40 candidati;
– nei Comuni con più di un milione di abitanti, la lista deve contenere almeno 32 e non più di 48 candidati.
Si presti attenzione inoltre a questo punto. Non verrà considerata valida la dichiarazione di collegamento dei candidati sindaci che dichiarano un collegamento con liste che a loro volta, nella propria dichiarazione, non esprimono il collegamento con lo stesso candidato sindaco.
Le candidature e le liste possono anche essere contraddistinte con il nome e il simbolo di un partito politico nazionale, presentando una dichiarazione sottoscritta da parte di un rappresentante incaricato dal partito che attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito stesso.
Per assicurare la presenza di rappresentanti dei due generi, nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del numero complessivo dei candidati della lista stessa.
Insieme alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato sindaco, deve essere presentato anche il programma amministrativo che si intende perseguire in caso di elezione.
Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (o nei Comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti nei casi in cui sia previsto dallo statuto comunale), dev’essere presentato anche un bilancio preventivo delle spese – del sindaco, dei consiglieri comunali e delle singole liste – che si intendono sostenere durante la campagna elettorale.
Dichiarazione di presentazione della lista. Per la presentazione della propria candidatura alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, è necessario presentare le candidature con una dichiarazione di presentazione sottoscritta da un gruppo di cittadini a proprio sostegno, chiamati “presentatori”.
In base alla popolazione del Comune per il quale ci si candida, il numero delle firme dei presentatori richiesto per la corretta presentazione delle candidature varia nel seguente modo:
– nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti, sono necessarie tra le 9 e le 50 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti, sono necessarie tra le 10 e le 60 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, sono necessarie tra le 20 e le 120 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, sono necessarie tra le 34 e le 200 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti, sono necessarie tra le 59 e le 350 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti, sono necessarie tra le 67 e le 400 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti, sono necessarie tra le 117 e le 700 firme;
– nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti, sono necessarie tra le 167 e le 1.000 firme;
– nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, sono necessarie tra le 334 e le 1.500 firme.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di:
-assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.
– designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale.
-dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.
Sottoscrizione da parte dei presentatori. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere firmata dagli elettori presentatori, la cui firma deve essere apposta su dei moduli che riportino il contrassegno della lista, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato sindaco collegato, di ciascuno dei candidati consiglieri, nonché di ognuno dei presentatori.
A tale dichiarazione va allegata una specifica dichiarazione da parte dei presentatori, che certifichi la propria iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
La firma di ogni presentatore deve essere autenticata e le figure istituzionali che possono autenticare le firme dei presentatori sono: un notaio, un giudice di pace, un cancelliere o un collaboratore delle cancellerie delle Corti d’appello, dei tribunali e delle preture, un segretario delle procure della Repubblica, un avvocato iscritto all’albo che abbia comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, un consigliere regionale, un Parlamentare, il Presidente della provincia, il sindaco, un assessore comunale, un assessore provinciale, il Presidente del consiglio comunale, il Presidente del consiglio provinciale, il Presidente del consiglio circoscrizionale, un vice Presidente del consiglio circoscrizionale, il segretario comunale, il segretario provinciale, un funzionario incaricato dal sindaco, un funzionario incaricato dal Presidente della provincia o un consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della provincia o al sindaco.
Il Presidente della provincia, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle elezioni di qualsiasi Comune della loro provincia, mentre il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare solamente le firme relative alle elezioni del proprio Comune.
L’autenticazione delle firme deve avvenire entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle candidature.
Dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la carica di consigliere comunale e dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità. Congiuntamente alla dichiarazione di candidatura alla carica di sindaco e alla dichiarazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, devono essere presentate anche la dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale. Esse devono essere firmate dal candidato e autenticate da uno dei soggetti precedentemente elencati.
Dichiarazione del mandatario elettorale.
Per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, escludendo i candidati che spendono meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale non in prima persona ma esclusivamente tramite un proprio mandatario elettorale.
Il mandatario elettorale è il soggetto al quale, per legge, un candidato può demandare la raccolta di fondi per la propria campagna elettorale.
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Contrassegno (simbolo) per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale
Il candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti dovrà essere affiancato da un simbolo, chiamato anche contrassegno.
Il candidato alla carica di sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti potrà invece essere affiancato da uno o più simboli delle liste a lui collegate. Tali contrassegni saranno riprodotti sia sui manifesti con tutte le liste dei candidati sia sulle schede per la votazione.
Per far sì che il simbolo possa essere regolarmente registrato ed ammesso, è importante evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di un’altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici estranei rispetto ai presentatori della lista.
Inoltre, è necessario evitare, l’utilizzo di contrassegni di lista riproducenti simboli, nomi o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti nazionali presenti in Parlamento.
È vietato anche l’utilizzo di simboli che riproducano immagini, segni o soggetti di natura religiosa, nonché l’utilizzo di simboli propri del Comune (come il simbolo istituzionale o stemma) o nomi, simboli e marchi di società private, senza che venga depositata un’autorizzazione all’uso da parte della società stessa, presso l’ufficio elettorale circoscrizionale.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due formati diversi, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I contrassegni vanno presentati in copia cartacea e nei formati “.jpeg” e “.pdf”.
La presentazione delle candidature
Una volta predisposte tutte le dichiarazioni, debitamente compilate, firmate, autenticate ed accuratamente controllate, esse vanno presentate all’attenzione dell’ufficio elettorale competente del Comune in cui ci si candida.
La commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni di controllo per l’ammissione delle candidature, procede (mediante sorteggio) all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.
L’ordine che risulta da tale sorteggio verrà rispettato anche nei manifesti delle liste candidate nonché nelle schede di votazione.
Termini per la presentazione delle candidature
Come previsto dalla legge, la presentazione di tutti i moduli e delle dichiarazioni per le candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8:00 del 30º giorno alle ore 12:00 del 29º giorno antecedenti la data della votazione.
FONTE: RESPOLITICS