Accesso agli atti da parte del Consigliere comunale

Accesso agli atti da parte del Consigliere comunale

Accesso Agli Atti da Parte del Consigliere Comunale

di Gianluca Castaldo

Qualche Informazione in Più sul Ruolo del Consigliere Comunale

Il cittadino, come sappiamo, può richiedere alla pubblica amministrazione l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In Italia, la normativa contenuta nel D.lgs. 33/2013, il c.d Decreto trasparenza, disciplina l’accesso agli atti, tramite l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato. Queste tipologie di accesso, sono state previste dal legislatore per consentire a chiunque un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione. Nel nostro caso, in particolare per quanto concerne l’accesso agli atti del Consigliere comunale, la sua posizione è tutelata dall’art. 43 del D. lgs 267/2000. L’art 43 prevede al secondo comma che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato“. Da questa norma si evince che l’oggetto dell’accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi, ma anche ogni «informazione» o «notizia» relativa all’organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche.

 

Una altra norma che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte del Consigliere comunale è l’art 43 T.U.E.L. Questo articolo riconosce al consigliere comunale un diritto più ampio sia del diritto d’accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.E.L.) sia nei confronti della pubblica amministrazione. Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U. Enti Locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. Questa ampia legittimazione cosa comporta? E sicuramente riconosciuta e perché? Perché il consigliere comunale, in relazione alla sua particolare funzione, deve valutare in toto, appieno con totale cognizione di causa l’efficacia e la correttezza dell’operato dell’amministrazione, in modo tale che questi posso valutare nell’ottica della massima conoscenza e della massima trasparenza l’operato dell’amministrazione. Inoltre, il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni.

 

Ora ci chiediamo il Comune può negare il diritto di accesso al consigliere comunale? Legittimo il diniego all’accesso al protocollo informatico dell’ente per ottenere le credenziali a tutta la documentazione (sentenza n. 769/2022). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza in merito. Con la richiesta di accedere al protocollo informatico del Comune da parte del Consigliere comunale, non si contesta la facoltà di accesso ad atti dell’amministrazione, relativamente alla quale il consigliere svolge il suo ufficio, ma l’ingresso senza forma, riscontro e vaglio in una strumentazione digitale che continuativamente permetta l’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione. Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 febbraio 2022 n. 769, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 116 del dlg 104/2010, c.d. Codice del processo amministrativo, da parte di un consigliere comunale per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento del diniego e rifiuto opposto dall’amministrazione in ordine alla sua richiesta di accesso da remoto al sistema informatico comunale, in particolare al protocollo informatico ed al sistema informatico contabile, con utilizzo di credenziali.  Infine, per quanto concerne la normativa in materia di accesso si fa riferimento e trova applicazione la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale disciplina l’accesso c.d documentale, dove “chiunque abbia un interesse ad ottenere la visione ed estrarre copia di documenti/atti detenuti dalla pubblica amministrazione”.

 

 

 

 

 

 

Gianluca Castaldo

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